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A partire dal 2 maggio 2016 non sarà più possibile acquistare voucher telematici mediante F24 con la causale LACC – Lavoro occasionale accessorio.

Da tale data, infatti, sarà possibile utilizzare la suddetta causale LACC nel modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, come previsto dalla risoluzione dell’agenzia delle Entrate n°20/E del 6 aprile 2016.

Termine e durata massima

La durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l’altro, non può superare i trentasei mesi. Ai fini del computo di tale periodo si tiene altresì conto dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni di pari livello e categoria legale, svolti tra i medesimi soggetti, nell’ambito di somministrazioni di lavoro a tempo determinato.

Cambi di appalto e fine dei lavori escluso il ticket licenziamenti

Appalti e imprese edili graziate per un anno ancora dal versamento del «ticket licenziamenti». La legge di conversione del c.d. Milleproroghe (decreto legge n.205/2015), infatti, proroga il periodo di esenzione (dal 31 dicembre 2015) al 31 dicembre 2016. Per quest’anno ancora, dunque, le imprese non devono versare il ticket (489,95 euro annui per ogni anno di anzianità del lavoratore) nei casi di licenziamento per cambio di appalto e per fine lavori in edilizia.

Con nota del 26 ottobre, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha superato la precedente posizione, ridefinendo l’individuazione del lavoratore dipendente del settore privato destinatario della norma per l'accesso alla pensione anticipata di cui all’articolo 24, comma 15-bis, del decreto legge n. 201 del 2011.

ATTENZIONE: Ricordo a tutti i Datori di Lavoro che le assunzioni, secondo il disposto normativo della Legge di Stabilità 2015 commi da 118 a 122 «Esonero contributivo per assunzioni a tempo indeterminato effettuate entro il 31 dicembre 2015» con un tetto massimo pari a € 8.060,00 euro annui per 36 mesi, potranno essere effettuate entro e non oltre il 31 dicembre 2015.

Ricordo a tutti che la specifica PEC aziendale (quella iscritta formalmente al Registro imprese in base all’obbligo previsto dall’art.16, comma 6°, del D.L. n.185/2008) costituisce la “sede telematica” (o “domicilio elettronico”) dell’impresa, poiché al pari della sede fisica, ogni comunicazione e notificazione di atti, da e verso l’impresa, può essere validamente eseguita tramite il sistema di comunicazione PEC basato su tale indirizzo telematico ufficiale.

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