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Con nota del 26 ottobre, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha superato la precedente posizione, ridefinendo l’individuazione del lavoratore dipendente del settore privato destinatario della norma per l'accesso alla pensione anticipata di cui all’articolo 24, comma 15-bis, del decreto legge n. 201 del 2011.

Il Ministero ha, infatti, precisato che “si ritiene possibile aderire ad una interpretazione in bonam partem del comma 15 bis cit., secondo la quale il diritto di accesso al pensionamento può essere esercitato anche da coloro che alla data di entrata in vigore della riforma prestavano attività di lavoro autonomo, svolgevano attività di lavoro presso una pubblica amministrazione o erano privi di occupazione, purché fossero comunque in possesso del requisito anagrafico e dell’anzianità contributiva richiesta dalla norma in esame maturata in qualità di lavoratori dipendenti del settore privato”.

La circolare INPS n. 196 dell’11 novembre 2016 recepisce le indicazioni ministeriali e, a parziale modifica delle istruzioni già diramate, fornisce chiarimenti in ordine ai nuovi destinatari, alle modalità di trattamento delle domande di pensione e dei ricorsi.