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Dal 1 maggio 2015 è in vigore la Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI).

  1. La NASpI è in vigore dal 1 maggio 2015.
  2. Valida per tutti i lavoratori dipendenti licenziati, del settore privato.
  3. Requisiti per i lavoratori:
    a) siano iscritti al centro per l'impiego quali disoccupati ( perché licenziati);
    b) possano far valere, nei 4 (quattro) anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno 13 (tredici) settimane di contribuzione;
    c) possano far valere 30 (trenta) giornate di lavoro effettivo, nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione.
  4. Calcolo e misura della NASpI:
    a) la NASpI, è rapportata alla retribuzione imponibile degli ultimi quattro (4) anni, divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il numero 4,33;
    b) l'indennità mensile, è pari al 75% dell'importo così calcolato.
  5. La NASpI è corrisposta mensilmente, per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi (4) anni.
  6. La domanda di concessione della NASpI è presentata all'INPS in via telematica entro sessantotto(68) giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.
  7. L'erogazione della NASpI è condizionata, a pena di decadenza:
    a) alla permanenza dello stato di disoccupazione;
    b) alla partecipazione ad iniziative di riqualificazione professionale proposte dai Servizi competenti;
    c) alla risposta a nuove proposte o iniziative di lavoro sviluppate dal Ministero del Lavoro.

Lo Studio Iodice è a disposizione per approfondimenti dettagliati e per soluzioni applicative.

Ad maiora

dott. Gaetano Iodice