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Decreto Legislativo n. 80 del 15 giugno 2015, attuazione dell’art. 1 comma 8 e 9 della Legge Delega n. 183 del 2014 (JOBS ACT) in vigore dal 25 Giugno 2015

Il congedo parentale (ex astensione facoltativa) è riconosciuto nei primi 12 anni di vita di ciascun figlio.

Il congedo parentale può essere fruito complessivamente tra i due genitori (madre e padre) per un massimo di 10 mesi; tuttavia se il papà ne usufruisce per almeno 3 mesi, il limite complessivo sale a 11 mesi.

Il diritto di astenersi spetta:

  1. alla madre, lavoratrice dipendente, dopo il congedo obbligatorio per maternità (5 mesi) per un periodo NON superiore a 6 mesi da fruire sia in maniera continuativa che frazionata;
  2. al padre, lavoratore dipendente, sin dalla nascita del figlio, per un periodo NON superiore a 7 mesi da fruire sia in maniera continuativa che frazionata;
  3. nell’ipotesi di un solo genitore (single, ragazza madre, ecc.) il congedo parentale spetta per un periodo massimo di 10 mesi.

Per avvalersi del congedo parentale il genitore deve farne richiesta al datore di lavoro almeno 5 giorni prima.

Particolari criteri, molto più specifici, valgono ai fini del calcolo della durata del congedo parentale e, quindi, della relativa indennizzabilità, quando il congedo stesso non è usufruito per un periodo continuativo perché interrotto da ferie, malattie oppure altre assenze.

Dal 25 Giugno 2015 spetta, durante il congedo parentale, il seguente trattamento economico:

indennità pari al 30 % della retribuzione per i periodi fruiti fino al sesto anno di vita del bambino (oppure entro i 6 anni dall’ingresso in famiglia del minore adottato o affidatario), indipendentemente dal reddito individuale.

Il congedo eventualmente fruito, dai 6 ai 12 anni del bambino:

  1. è indennizzato al 30 % dai 6 agli 8 anni solo qualora il richiedente abbia un reddito inferiore a 2,5 volte il trattamento minimo pensionistico (reddito di riferimento per l’anno 2015 è € 16.327,68);
  2. nessuna indennità è prevista per il Congedo fruito dagli 8 ai 12 anni del bambino.

Il congedo parentale, se previsto dalla contrattazione collettiva, anche di livello aziendale, è usufruibile anche su base oraria, anziché giornaliera.
La fruizione su base oraria è consentita in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero.
L’introduzione della modalità oraria non modifica la durata del congedo parentale e, pertanto, rimangono invariati i limiti complessivi ed individuali entro i quali i genitori lavoratori dipendenti possono assentarsi dal lavoro a tale titolo.

Annotazioni a margine:

La presente informativa è da considerarsi solo una breve, rapida e chiara guida per essere a conoscenza in linea del tutto generale della normativa indicata in oggetto; a nessun titolo deve considerarsi guida completa ed esaustiva stante la complessità della materia e del decreto stesso.

Lo Studio Iodice è a disposizione per approfondimenti dettagliati e per soluzioni applicative.

Ad maiora

dott. Gaetano Iodice