"Studio Iodice... dall'informazione alla conoscenza."

L'istallazione di un impianto di video-sorveglianza non può avvenire prima, o in assenza, dello specifico accordo con le organizzazioni sindacali dei lavoratori o, in mancanza di esso, dell'autorizzazione rilasciata da parte della Direzione territoriale del lavoro competente.

È questo il parere puntuale espresso dal ministero con la nota 1241 del 1° giugno scorso in cui si fa il punto sulla problematica anche dopo l'entrata in vigore dell'articolo 23, comma 1, del Dlgs 152/2015 che ha modificato l'articolo 4 della legge 300/1970 (statuto dei lavoratori).

A norma dell'art. 6 D.Lgs 81/2015, il lavoro supplementare è l'attività lavorativa svolta dai lavoratori part-time oltre l'orario concordato a livello individuale, anche in relazione alle giornate, alla settimane o ai mesi, e fino al limite dell'orario normale previsto dalla contrattazione collettiva per il tempo pieno.
Nel rispetto di quanto previsto dai contratti collettivi, il datore di lavoro ha la facoltà di richiedere lo svolgimento di prestazioni supplementari al lavoratore part-time.

Cambi di appalto e fine dei lavori escluso il ticket licenziamenti

Appalti e imprese edili graziate per un anno ancora dal versamento del «ticket licenziamenti». La legge di conversione del c.d. Milleproroghe (decreto legge n.205/2015), infatti, proroga il periodo di esenzione (dal 31 dicembre 2015) al 31 dicembre 2016. Per quest’anno ancora, dunque, le imprese non devono versare il ticket (489,95 euro annui per ogni anno di anzianità del lavoratore) nei casi di licenziamento per cambio di appalto e per fine lavori in edilizia.

Termine e durata massima

La durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l’altro, non può superare i trentasei mesi. Ai fini del computo di tale periodo si tiene altresì conto dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni di pari livello e categoria legale, svolti tra i medesimi soggetti, nell’ambito di somministrazioni di lavoro a tempo determinato.