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L'istallazione di un impianto di video-sorveglianza non può avvenire prima, o in assenza, dello specifico accordo con le organizzazioni sindacali dei lavoratori o, in mancanza di esso, dell'autorizzazione rilasciata da parte della Direzione territoriale del lavoro competente.

È questo il parere puntuale espresso dal ministero con la nota 1241 del 1° giugno scorso in cui si fa il punto sulla problematica anche dopo l'entrata in vigore dell'articolo 23, comma 1, del Dlgs 152/2015 che ha modificato l'articolo 4 della legge 300/1970 (statuto dei lavoratori).

La violazione dell'articolo 4, anche secondo la sua più recente formulazione, comporta che se l'ispettore accerta l'installazione dell'apparecchiatura videoterminale, indipendentemente dalla sua utilizzazione, priva del prescritto o autorizzazione, dovrà emettere la prescrizione in base all'articolo 20 del Dlgs 758/1994 con la quale, da una parte, accerta la contravvenzione e, dall'altra, intima al contravventore l'immediata cessazione della condotta irregolare mediante la rimozione del dispositivo. La contravvenzione, in tal caso, è punita con l'ammenda da 154 a 1.549 euro o con l'arresto da 15 giorni a un anno, salvo che il fatto non costituisca reato più grave .

Tuttavia, poiché l'ispettore dovrà assegnare un termine tecnico entro il quale dovrà essere adempiuta la prescrizione, è possibile che prima della scadenza di tale data il datore di lavoro riesca a raggiungere l'accordo sindacale ovvero a ottenere l'autorizzazione. In tale caso la prescrizione sarà considerata adempiuta e il datore di lavoro potrà estinguere la contravvenzione in sede amministrativa con il pagamento, entro trenta giorni, dell'ammenda per l'importo pari a un quarto del massimo stabilito dalla legge, cioè 387 euro.

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Ad maiora

dott. Gaetano Iodice