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A norma dell'art. 6 D.Lgs 81/2015, il lavoro supplementare è l'attività lavorativa svolta dai lavoratori part-time oltre l'orario concordato a livello individuale, anche in relazione alle giornate, alla settimane o ai mesi, e fino al limite dell'orario normale previsto dalla contrattazione collettiva per il tempo pieno.
Nel rispetto di quanto previsto dai contratti collettivi, il datore di lavoro ha la facoltà di richiedere lo svolgimento di prestazioni supplementari al lavoratore part-time.

Il datore di lavoro che applica un CCNL può richiedere lo svolgimento di prestazioni supplementari osservando quanto previsto dalla contrattazione collettiva in merito:

  • numero massimo delle ore di lavoro supplementare effettuabili;
  • causali in relazione alle quali si può richiedere al lavoratore lo svolgimento di lavoro supplementare;
  • conseguenze del superamento delle ore di lavoro supplementare consentite dai contratti collettivi stessi. In quest'ultimo caso (superamento dei limiti consentiti) il termine «conseguenze» deve essere interpretato nel senso che tali conseguenze non devono essere di natura necessariamente economica (per esempio si può ricorrere a riposi compensativi).

N.B. Il datore di lavoro che applichi un CCNL che non regolamenta il lavoro supplementare può adottare la disciplina contenuta in un contratto collettivo diverso da quello applicato.

Le ore di lavoro supplementare sono retribuite come ore ordinarie, salva la facoltà per i contratti collettivi di prevedere una percentuale di maggiorazione sull'importo della retribuzione oraria globale di fatto dovuta.

In mancanza di regolamentazione collettiva, il datore di lavoro può richiedere al lavoratore lo svolgimento di prestazioni di lavoro supplementare in misura non superiore al 25% delle ore di lavoro settimanali concordate.
In tale ipotesi, il lavoratore può rifiutare lo svolgimento del lavoro supplementare ove giustificato da comprovate esigenze lavorative, di salute, familiari o di formazione professionale.

Il lavoro supplementare è retribuito con una maggiorazione del 15% della retribuzione oraria globale di fatto sempreché si sia in mancanza di regolamentazione collettiva.


ATTENZIONE: Alcuni contratti di lavoro hanno introdotto già la regolamentazione e la maggiorazione del lavoro supplementare, a titolo di esempio riportiamo:

TURISMO: 180 ore annue, (maggiorazione 30% della paga oraria);
METALMECCANICI:

fino alla 40° ora settimanale (maggiorazione 10% della paga oraria);

MAX 50% ore annue

 a tempo parziale;

COMMERCIO:  fino alla 40° ora settimanale (maggiorazione 35% della paga oraria).

 

Lavoro straordinario

A norma dell'art. 1, c. 2 lett. C, D.Lgs. 66/2003, nel rapporto di lavoro a tempo parziale è consentito lo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario.

Alle prestazioni straordinarie si applica la disciplina legale e contrattuale vigente in materia di lavoro straordinario nei rapporti a tempo pieno.
Come per i lavoratori a tempo pieno non è previsto alcun obbligo di forma per la richiesta di effettuazione di lavoro straordinario.

Procedura

I contratti collettivi possono regolamentare le modalità di adozione ed esecuzione del lavoro straordinario, ad esempio, definendo procedure di consultazione sindacale preventiva o di informazione periodica alle RSA, fissando limiti quantitativi per il ricorso allo straordinario, ecc.
Il datore di lavoro può chiedere la prestazione di lavoro straordinario:

  • esplicitamente, con le modalità eventualmente previste dai contratti collettivi;
  • in maniera non esplicita, con la creazione di condizioni che lo rendano necessario e con la mancata contestazione una volta che dello stesso straordinario sia venuto a conoscenza (Cass. 20 febbraio 2009 n. 4269; Cass. 7 luglio 2006 n. 15499).

Lo Studio Iodice è a disposizione per approfondimenti dettagliati e per soluzioni applicative.

Ad maiora

dott. Gaetano Iodice