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Con il messaggio 4752 del 23 novembre 2016 l’INPS fornisce le prime indicazioni sulla nuova disciplina introdotta dal decreto legislativo n. 185/16 che ha modificato l’art. 15, comma 2, del decreto legislativo n. 148/15, relativa al nuovo termine di presentazione delle domande di cassa integrazione ordinaria per eventi oggettivamente non evitabili.

Si tratta di una disposizione con la quale si realizza una significativa semplificazione degli adempimenti procedurali a carico delle aziende.

Quest’ultime, infatti, per effetto della nuova disposizione, possono presentare un’unica domanda per tutti gli eventi oggettivamente non evitabili – in particolare eventi meteo – intervenuti nel corso di un mese, entro la fine del mese successivo, superando la previgente disciplina che prevedeva anche per tali fattispecie il termine di quindici giorni dal verificarsi del singolo evento di sospensione.

La riforma si applica per tutte le domande presentate a partire dall’8 ottobre 2016, giorno di entrata in vigore della riforma.