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Stante il moltiplicarsi nell'ultimo periodo degli atti di pignoramento dei crediti verso terzi (art. 72 bis D.P.R. 29 Settembre 1973, n. 602) precisiamo a tutti i datori di lavoro, quanto segue:

il DPR del 29 Settembre 1973 n.602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sui redditi), si compone, oltre che dell'art.72 bis come in premessa, anche dell'art. 73 ter - LIMITI DI PIGNORABILITA' - che così recita:

  1. Le somme dovute a titolo di stipendio, di salario o altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate dall'agente dalla riscossione:
    1. in misura pari ad un decimo per importi fino a duemila euro (quindi1/10 fino a € 2.000,00);
    2. in misura pari ad un settimo per importi da duemila a cinquemila euro (quindi 1/7 da € 2.000,00 a € 5.000,00).
  2. Resta ferma la misura di cui all'articolo 545, comma 4, c.c.p., se le somme dovute a titolo di stipendio, di salario o altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, superano i cinquemila euro (quindi 1/5 per importi oltre i € 5.000,00).

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Ad maiora

dott. Gaetano Iodice