"Studio Iodice... dall'informazione alla conoscenza."

NON è applicabile, dal mio punto di vista, la detassazione dei premi di risultato per l'anno 2016.

Questo perchè il Decreto Interministeriale del 25 marzo 2016 e successivamente la Circolare n. 28/E del 15 giugno 2016 dell'Agenzia delle Entrate ha meglio specificato che per poter assoggettare i premi all'imposta sostitutiva del 10%, le somme ed i valori in questione debbono essere erogati in esecuzione dei "contratti aziendali o territoriali di cui all' art. 51, Dlgs n. 81/2015".
Rimangono ESCLUSI i contratti collettivi nazionali ed i contratti individuali.

In riferimento a "contratti aziendali o territoriali di cui all' art. 51, Dlgs n. 81/2015" implica che si tratti di contratti collettivi aziendali o territoriali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nonchè di contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali (RSA) ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria (RSU).

Un'ulteriore condizione per poter beneficiare della detassazione risulta essere il deposito dei contratti collettivi aziendali o territoriali, che prevedono l'erogazione dei premi di risultato e di somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili di impresa, esclusivamente in via telematica (attraverso l'utilizzo del Portale ClicLavoro) alla DTL competente, entro 30 giorni dalla relativa sottoscrizione, unitamente alla dichiarazione di conformità di tali contratti alle disposizioni contenute nella Legge di Stabilità 2016 e nel Decreto interministeriale 25 marzo 2016.

Fermo restando l'obbligo del relativo deposito, nel termine di 30 giorni dalla stipula a cura delle parti sociali firmatarie, il datore di lavoro interessato dovrà poi compilare e trasmettere una "dichiarazione di conformità", secondo gli standard previsti già dalla Legge ma questo deve avvenire anteriormente al momento di corresponsione dei premi di risultato.

Si precisa inoltre, che alla luce dell'attuale legislazione tributaria non è possibile erogare emolumenti inerenti al rapporto di lavoro senza assoggettarli a contributi ed a ritenute.

Lo Studio Iodice è a disposizione per approfondimenti dettagliati e per soluzioni applicative.

Ad maiora

dott. Gaetano Iodice