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Il Fondo Eet è un fondo di natura contrattuale con finalità integrative rispetto al SSN (Servizio Sanitario Nazionale). E' previsto dall'art. 95 del CCNL Terziario.
Il Fondo Est è l'ente di assistenza sanitaria integrativa del Commercio, del Turismo, dei servizi e dei settori affini, fondato nel 2005 dalle parti sociali.


L'iscrizione dei lavoratori al Fondo Est permette di poter fruire di una lunga serie di prestazioni sanitarie, tra cui brevemente citiamo:

  • ricovero, per intervento chirurgico, in istituto di cura
  • spese pre e post ricovero
  • visite specialistiche
  • ticket per pronto soccorso e/o accertamenti diagnostici
  • terapie
  • prestazioni odontoiatriche
  • prestazioni relative alla maternità
  • altre

Sulla obbligatorietà di iscrizione al Fondo Est si è espresso più volte il Ministero del Lavoro.
Il 15 gennaio 2013 una sentenza dei giudici della sezione Lavoro del Tribunale di Torino ha affermato l'obbligatorietà dell'iscrizione al Fondo Est ponendo la parola "fine" sulla incertezza normativa della obbligatorietà di iscrizione al fondo, precisando testualmente e formalmente quanto già pronunciato con la sentenza n. 5625/2000 dalla Corte di Cassazione: "la clausola contrattuale che prevede l'obbligo per i datori di lavoro di iscrivere i lavoratori al fondo e di versare le quote e i contributi previsti deve essere ricondotta alla parte economico-normativa del CCNL, che ha la funzione sociale di realizzare una disciplina uniforme dei rapporti di lavoro di una determinata categoria ed è vincolante anche per i datori di lavoro non iscritti alle associazioni datoriali stipulanti."

Di qui l'obbligatorietà, in capo alle aziende, di iscrivere i lavoratori al Fondo Est.

Il costo per il lavoratore, è di Euro 2,00 mensili trattenuti in busta paga.

Il costo per il datore di lavoro è di Euro 10,00 mensili a dipendente.

In ogni caso, attenzione:

  1. Se l'azienda non aderisce al fondo è tenuta ad erogare al lavoratore un elemento distinto della retribuzione non assorbibile di importo pari ad Euro 16,00 lordi, per 14 mensilità, che rientra nella retribuzione di fatto (art.195 CCNL), tale elemento va assoggettato a contribuzione.
  2. La giurisprudenza si sta rivelando costante nell'affermare che in mancanza di iscrizione al Fondo Est, e in mancanza di retribuzione sostitutiva, il DURC non è regolare, e non spettano eventuali benefici contributivi (sgravi previdenziali, apprendistato, altro).
  3. I dipendenti potrebbero intentare causa civile nei confronti del datore di lavoro, e citarlo in giudizio per il danno subito a seguito del mancato rimborso del Fondo Est delle spese mediche, stante l'obbligatorietà di iscrizione all'ente, prevista dal CCNL.

Infine:

  • alle procedure di iscrizione;
  • all'obbligo di invio telematico mensile, di un file riassuntivo relativo al datore di lavoro ed ai lavoratori;
  • alla predisposizione del codice di pagamento EST 1 nel mod. F24;
  • alla predisposizione con la nuova esposizione sui modd. UNIEMENS;

provvederà lo studio di consulenza del lavoro dello scrivente.

Lo Studio Iodice è a disposizione per approfondimenti dettagliati e per soluzioni applicative.

Ad maiora

dott. Gaetano Iodice