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Ricordo a tutti i datori di lavoro che:
ai sensi dell'art. 3, comma 1, della Legge n. 68/1999 i datori di lavoro che occupano almeno 15 dipendenti sono obbligati ad assumere un numero di soggetti disabili (c.d. quota di riserva) variabile in funzione del numero di lavoratori validi e computabili che risultano in forza in azienda.


In particolare, il numero delle assunzioni obbligatorie è stabilito, dal predetto articolo 3, nella seguente misura:

Lavoratori computabili Assunzioni obbligatorie
da 15 a 35 1
da 36 a 50 2
oltre 50 7% dei lavoratori occupati


La nuova norma di legge

A seguito delle modifiche introdotte dal D. Lgs n. 151/2015 viene superato, dal 1 gennaio 2017, il "regime di gradualità" nell'attuazione dell'obbligo di assunzione di persone disabili previsto per i datori di lavoro privati che occupano da 15 a 35 dipendenti.
Di conseguenza, dal 1 gennaio 2017 i datori di lavoro privati che occupano da 15 a 35 dipendenti saranno obbligati, in ogni caso, ad avere alle loro dipendenze un lavoratore disabile, in quanto troverà applicazione esclusivamente l'articolo 3, comma 1, lettera c) della Legge n. 68/1999.
L'obbligo di assunzione del disabile troverà applicazione contestualmente al raggiungimento del limite di 15 lavoratori computabili.
Le medesime disposizioni relative alla quota di riserva si applicano, dal 1 gennaio 2017, anche ai partiti politici, alle organizzazioni sindacali e alle organizzazioni che, senza scopo di lucro, operano nel campo della solidarietà sociale, dell'assistenza e della riabilitazione.

Sanzioni

In relazione all'obbligo di assunzione di disabili preme ricordare che, dal 8 ottobre 2016, a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 5, comma 1, lettera b) del D. Lgs n. 185/2016, il datore di lavoro che non ha ottemperato, per cause a lui imputabili, agli obblighi di assunzione entro i termini previsti dalla legge (60 giorni), è soggetto ad una sanzione amministrativa pari a 153,20 euro per ogni giorno e per ogni lavoratore "scoperto".
La sanzione amministrativa pari a 153,20 euro al giorno per ciascun lavoratore disabile che risulta non occupato,

  • è diffidabile ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs n. 124/2004. Ciò significa che, in caso di ottemperanza alla diffida, il datore di lavoro inadempiente è ammesso al pagamento di una sanzione ridotta che estingue il procedimento sanzionatorio limitatamente alle inosservanze oggetto di diffida,
  • previa presentazione agli uffici competenti della richiesta di assunzione o della stipula del contratto di lavoro con la persona disabile avviata al lavoro.

Lo Studio Iodice è a disposizione per approfondimenti dettagliati e per soluzioni applicative.

Ad maiora

dott. Gaetano Iodice