"Studio Iodice... dall'informazione alla conoscenza."

Nota introduttiva del titolare: nonostante il "Codice Iodice" sia improntato a criteri di essenzialità, le novità che i nostri legislatori ci propongono in maniera corposa e numerosa mi costringono a occupare molto più spazio di quanto avessi voluto utilizzare, e necessariamente anche il Vostro tempo e la Vostra attenzione, dovranno necessariamente aumentare.

Me ne scuso anticipatamente, con la convinzione di aver fatto comunque cosa necessaria e a Voi gradita.

Ad maiora
Dott. Gaetano Iodice

Legge di bilancio 2017: le novità per i datori di lavoro/sostituti d'imposta
E' stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 2016 la Legge n. 232 dell'11 dicembre 2016, recante la Legge di "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019" in vigore dal 1 gennaio 2017.

Nel presente articolo si analizzano le disposizioni di maggiore interesse per i datori di lavoro/sostituti d'imposta.

Proroga blocco aumenti addizionali 2017
L'art. 1, comma 42 della Legge di Bilancio estende al 2017 la sospensione dell'efficacia delle Leggi regionali e delle deliberazioni degli Enti locali che prevedono aumenti dei tributi delle addizionali rispetto ai livelli 2015.

Incentivi per lavoratori rimpatriati
L'articolo 16 del D.Lgs n.147/2015 (c.d. Decreto "internazionalizzazione") ha introdotto uno speciale regime fiscale (abbattimento della base imponibile ai fini fiscali nella misura del 30%) per i lavoratori rimpatriati

  • con residenza all'estero da almeno 5 anni,
  • che abbiano trasferito la residenza in Italia per rivestire ruoli direttivi o di elevata specializzazione.

Con la modifica dell'art. 16 ad opera della Legge di Bilancio per il 2017 (articolo 1, commi 150 e 151) è previsto che il reddito prodotto dai predetti lavoratori concorre alla formazione del reddito complessivo nella misura del 50% (in precedenza 70%).
Pertanto l'abbattimento della base imponibile ai fini fiscali risulta incrementato dal 30% al 50%.

Imposta sostitutiva su redditi esteri
L'articolo 1, commi da 152 a 159 della Legge di Bilancio 2017 prevede l'aggiunta del nuovo art. 24-bis, TUIR con il quale è disposto che le persone fisiche che trasferiscono la residenza in Italia, possono optare per l'applicazione di un'imposta sostitutiva (forfetaria) sui redditi prodotti all'estero, a condizione che non siano state residenti in Italia per un periodo almeno pari a 9 anni nel corso dei 10 precedenti quello di validità dell'opzione. L'opzione è revocabile e cessa di produrre effetti decorsi 15 anni dal primo periodo d'imposta di validità della stessa.

Detassazione 2017 e welfare aziendale
L'art. 1, commi da 160 a 162 della Legge di Bilancio 2017 conferma, per l'anno 2017, la detassazione dei premi di risultato con delle novità:

  • il limite massimo agevolabile sale a 3.000 euro (contro i 2.000 euro del 2016), incrementati ulteriormente a 4.000 euro nell'ipotesi di coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell'organizzazione del lavoro;
  • il limite massimo di reddito di lavoro dipendente prodotto nell'anno precedente a quello nel quale il premio è erogato, per poter accedere al regime fiscale agevolato, sale a 80.000 euro (contro i 50.000 previsti per l'accesso alla detassazione nel 2016)

Rimane confermata della misura del 10% l'aliquota dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali.
La Legge di Bilancio 2017 promuove ulteriormente il welfare aziendale, anche come alternativa ai premi di produttività.

Contributo di licenziamento (ticket)
Come noto l'art. 2, comma 31 della Legge n. 92/2012 ha introdotto, a carico del datore di lavoro, l'obbligo di versare un contributo con riferimento ai casi di interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato per le causali che generano in capo al lavoratore il teorico diritto all'indennità ASpl/NASpl.
Il contributo di licenziamento è pari al 41% del tetto mensile dell'indennità ASpl per ogni anni di anzianità di servizio del lavoratore licenziato, nel limite di tre anni di anzianità (36 mesi).
L'art. 1, comma 146 della Legge di Bilancio dispone, a regime, l'esonero dal versamento del contributo di licenziamento (inizialmente previsto per il periodo 2013-2015 e successivamente prorogato anche per il 2016) nei seguenti casi:

  • licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in applicazione di clausole sociali che garantiscono la continuità occupazionale prevista dai CCNL;
  • interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere.

Gestione separata INPS: riduzione aliquota contributiva
L'art. 1, comma 165 della Legge di Bilancio stabilisce che, a decorrere dall'anno 2017, l'aliquota contributiva applicabile ai lavoratori autonomi titolari di partita IVA iscritti alla Gestione separata INPS, non iscritti ad altra gestione obbligatoria e non pensionati, è ridotta al 25%.

APE – Anticipo finanziario a garanzia pensionistica
L'articolo 1, commi da 166 a 186 della Legge di Bilancio disciplina il nuovo istituto dell'Anticipo finanziario a garanzia pensionistica (APE), il quale rappresenta un prestito volto a permettere l'uscita dal mondo del lavoro a tutti i soggetti, che pur non avendo ancora raggiunto il requisito pensionistico di cui alla legge Fornero, residuino un massimo di 3 anni e 7 mesi dal suo raggiungimento.

Soggetti
Ai sensi di quanto previsto dal comma 167 dell'art. 1 della Legge di Bilancio in esame, l'APE può essere richiesto dagli iscritti:

  • all'AGO (Assicurazione Generale Obbligatoria);
  • alle forme sostitutive ed esclusive della medesima;
  • alla Gestione separata.

In aggiunta alla tipologia di assicurati beneficiari, che pare comprendere tutti i soggetti lavoratori, ai fini dell'accesso a tale istituto sono richiesti ulteriori requisiti soggettivi:

  • possesso, al momento della richiesta di APE, di un'età anagrafica di 63 anni;
  • possesso del requisito contributivo minimo di 20 anni;
  • maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia entro 3 anni e 7 mesi;
  • importo della pensione, al netto della rata di APE, pari o superiore, al momento dell'accesso alla prestazione, a 1,4 volte il trattamento minimo (euro 702,64).

Non possono ottenere l'APE coloro che sono già titolari di un trattamento pensionistico diretto.

Oggetto
Per quanto attiene i requisiti di tipo oggettivo, il prestito corrisposto di cui sopra:

  • decorrerà dal 1 maggio 2017 fino al 31 dicembre 2018;
  • sarà in quote mensili per dodici mensilità;
  • durerà fino alla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia;
  • sarà coperto da una polizza assicurativa obbligatoria per il rischio di premorienza.

Richiesta del trattamento ed erogazione
Ai fini della richiesta del trattamento, i commi 168 e 169 dell'art. 1 della Legge di Bilancio chiariscono che la stessa potrà essere:

  • effettuata direttamente o tramite intermediario autorizzato,
  • presentata all'INPS tramite il suo portale.

L'INPS si occuperà di effettuare la verifica in merito al possesso di requisiti soggettivi sopra descritti e certificherà il diritto, comunicando al soggetto richiedente l'importo minimo e l'importo massimo dell'APE ottenibile.
A seguito della certificazione rilasciata dall'Istituto, sarà possibile:

  • direttamente o tramite un intermediario autorizzato,
  • attraverso l'uso dell'identità digitale SPID di secondo livello,
  • presentare la domanda di APE e la domanda di pensione di vecchiaia da liquidare al raggiungimento dei requisiti di legge.

Incentivo per assunzione con contratto di apprendistato
La lettera b) del comma 240 della Legge di Bilancio estende, alle assunzioni effettuate fino al 31 dicembre 2017 l'incentivo di cui all'articolo 32, relativo alle assunzioni con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore.
Per tali contratti, il D.Lgs n.150/2015 aveva previsto:

  • l'applicazione di un'aliquota contributiva pari al 5%, il luogo della normale aliquota del 10% prevista dall'articolo 1, comma 773 della Legge n.196/2006;
  • l'esenzione dal contributo di licenziamento di cui all'articolo 2, commi 31 e 32 della Legge n.92/2012;
  • lo sgravio totale dei contributi a carico del datore di lavoro a finanziamento dell'ASpI di cui all'articolo 42, comma 6 lett. f) del D.Lgs n.81/2015, nonché del contributo dello 0,30% (addizionale ASpI, ex articolo 25 della Legge n.845/1978.

Contratti di solidarietà difensivi finalizzati all'aumento della produttività
La lettera c) del comma 240 della Legge di Bilancio rifinanzia, con ulteriori 15 milioni di euro annui 830 milioni di euro complessivi), gli sgravi connessi ai contratti di solidarietà difensivi, stipulati da aziende rientranti nella normativa CIGS e finalizzate all'incremento della produttività o della riduzione delle inefficienze organizzative e / o produttive, previsti dall'articolo 6 commi 4 e 4-bis del D.Lgs n.510/1996.
Si ricorda che in caso di ricorso a tali contratti di solidarietà, le aziende potranno godere, per un periodo non superiore ai 24 mesi, di una riduzione del 35% dell'ammontare della contribuzione previdenziale ed assistenziale dovuta dai lavoratori soggetti ad una riduzione dell'orario di lavoro in misura superiore al 20%.

Congedo per le donne vittime di violenza in generale
Come noto, l'articolo 24 del D.Lgs n.80/2015 ha introdotto nella legislazione italiana una nuova tipologia di congedo riservato alle donne inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere debitamente certificati dai servizi sociali del Comune di residenza.
Fino ad ora, potevano usufruire del congedo le donne

  • lavoratrici dipendenti di datori di lavoro pubblici e privati;
  • titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.

L'articolo 1, comma 241 della Legge di Bilancio prevede che il diritto all'astensione dal lavoro per il predetto congedo sia riconosciuto anche alle lavoratrici autonome nella misura massima di tre mesi.
Ai sensi del comma 242 durante il congedo la lavoratrice autonoma ha diritto a percepire un'indennità giornaliera pari all'80% del limite minimo di retribuzione giornaliera fissato per la qualifica di impiegato.

Attività svolte da call center
In materia di misure a sostegno della tutela dei dati personali, della sicurezza nazionale, della concorrenza e dell'occupazione nelle attività svolte da call-center, l'art. 1, comma 243, della Legge di Bilancio, prevede la ristesura della disciplina di cui l'articolo 24 bis della Legge n.134/2012.
Nel particolare, per tutte le attività di call-center, indipendentemente dal numero di lavoratori occupati si renderà necessario un particolare percorso in tutti i casi di localizzazione dell'attività fuori dal territorio nazionale di un Paese extra UE, anche mediante affidamento a soggetti terzi.

Esonero contributivo per l'alternanza scuola lavoro
L'art.1, commi 308, 309 e 310, della Legge di Bilancio disciplina un nuovo esonero contributivo per le assunzione di giovani a tempo indeterminato (anche in apprendistato), effettuate dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2018.
Più precisamente, al fine di promuovere forme di occupazione stabile, è previsto che i datori di lavoro privati, con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche in apprendistato, decorrenti dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2018 (escluso i contratti di lavoro domestico e quelli relativi agli operai del settore agricolo), possano beneficiare, per un periodo massimo di 36 mesi, dell'esonero del versamento dei complessivi contributi previdenziale a loro carico (esclusi i premi e contributi dovuti all'INAIL), nel limite massimo di 3.250 euro all'anno.

Rapporti di lavoro interessati
L'esonero spetta per le assunzioni a tempo indeterminato, effettuate entro 6 mesi dall'acquisizione del titolo di studio, di studenti che abbiano svolto presso il medesimo datore di lavoro

  • attività di alternanza scuola-lavoro pari almeno al
    • 30% delle ore di alternanza previste dall'articolo 1, comma 33, della Legge n.107/2015 (120 ore per gli istituti tecnici e professionali e 60 ore per i licei), ovvero
    • 30% del monte ore previsto per le attività di alternanza all'interno dei percorsi di istruzione e formazione professionale erogati ai sensi del capo III del D.Lgs n.226/2005, ovvero
    • 30% del monte ore previsto per le attività di alternanza realizzata nell'ambito dei percorsi di cui al capo II del DPCM 25 gennaio 2008, ovvero
    • 30% del monte ore previsto dai rispettivi ordinamenti per le attività di alternanza nei percorsi universitari;
  • periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato di alta formazione.

Premio nascita e congedo obbligatorio per il padre lavoratore
Nell'ambito delle misure a sostegno della famiglia e della maternità, l'art. 1, comma 353 della Legge di Bilancio, prevede l'introduzione, dal 1 gennaio 2017 di un premio alla nascita o all'adozione di minore dell'importo di 800 euro.
Tale premio viene erogato:

  • direttamente dall'INPS in unica soluzione su richiesta della futura madre, al compimento del settimo mese di gravidanza o all'atto di adozione,
  • non concorre alla formazione del reddito complessivo (art. 8 TUIR).

Inoltre, nell'ottica di una migliore conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, per gli anni 2017 e 2018 è stabilita la proroga del congedo obbligatorio retribuito (indennità giornaliera a carico dell'INPS pari al 100%), da fruire entro cinque mesi dalla nascita del figlio a favore del padre lavoratore dipendente.
In particolare, la durata del congedo è fissata in

  • 2 giorni per l'anno 2017 e
  • 4 giorni per l'anno 2018

La fruizione può essere anche in via non continuativa.
Rispetto al 2018 al padre lavoratore è concessa la possibilità di astensione per un periodo ulteriore di 1 giorno, previo accordo con la madre ed in sua sostituzione relativamente al periodo di astensione obbligatoria spettante alla stessa.

Buono nido e voucher baby sitting
Sempre nell'ambito della tutela della genitorialità e di conciliazione dei tempi di vita e lavoro, l'art. 1, commi 355 e 357, della Legge di Bilancio prevede:

  • l'introduzione, a partire dall'anno 2017, di un buono nido;
  • il rifinanziamento, per gli anni 2017-2018, dei voucher per i servizi baby sitting.

Buono nido
Si tratta di un buono della misura di 1.000 euro annui, parametrato a 11 mensilità, relativo ai nati a decorrere dal 1 gennaio 2016, erogato per far fronte al costo delle rette riguardanti la frequenza di asili nido pubblici e privati o delle forme di supporto presso la propria abitazione a favore dei bambini di età inferiore a tre anni affetti da gravi patologie croniche.
Tale voucher viene corrisposto dall'INPS, nel limite delle risorse stanziate per gli anni 2017, 2018,2019 e 2020 al genitore richiedente, previa presentazione di idonea documentazione relativa all'iscrizione ed al pagamento della retta a strutture pubbliche o private.
Si sottolinea che l'agevolazione:

  • non è cumulabile con la detrazione del 19% della spese sostenuta per la frequenza degli asili nido;
  • non è fruibile contestualmente con il beneficio dei voucher baby sitting.

Le disposizioni necessarie per l'attuazione di tale misura saranno definite con apposito DPCM entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Voucher baby sitting
Anche per gli anni 2017 e 2018, nei limiti di spesa individuati, viene confermata la possibilità (introdotta dalla Legge n.92/2012) per le madri lavoratrici, anche autonome o imprenditrici, di richiedere al termine del periodo di congedo di maternità per gli 11 mesi successivi ed in alternativa al congedo parentale, la corresponsione da parte dell'INPS di un contributo mensile, per un massimo di 6 mesi, utilizzabile per:

  • l'acquisto di servizi di baby sitting;
  • far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati.

Lo Studio Iodice è a disposizione per approfondimenti dettagliati e per soluzioni applicative.