La certificazione della malattia è obbligatoria per poter legittimamente assentarsi dal servizio per tale causa. Ma la questione che qui si vuole affrontare riguarda l'ipotesi in cui un lavoratore, al quale il medico ha diagnosticato un periodo di cura di un certo numero di giorni, desideri rientrare in servizio anzitempo, ritenendo di essere guarito. Ebbene in questa ipotesi, per poterlo fare è necessario un ulteriore certificato medico.

Sul tema era già intervenuto il messaggio INPS n. 6973 del 12 settembre 2014 che, nonostante sia stato dettato per il solo personale dipendente dell'Istituto stesso, esso è in realtà applicabile a tutti i dipendenti siano essi pubblici che privati. Nello specifico, il messaggio si riferisce espressamente alla disciplina contenuta nell'art. 55 septies del D.lgs. 165/2001 (T.U. del Pubblico Impiego), riferibile appunto al personale dipendente dell'Istituto, la quale stabilisce che i medici trasmettono in via telematica le certificazioni, con possibilità, per tutto il periodo di diagnosi, di annullarli o rettificarli.

Ne discende che il lavoratore che sia assente per malattia con diagnosi che si protrae per più giorni, qualora ritenga di essere guarito e intenda conseguentemente riprendere il servizio, senza utilizzare tutti i giorni diagnosticati, dovrà sottoporsi a nuova diagnosi tramite la quale il medico, rettificando la propria precedente valutazione, autorizzi il rientro al lavoro.

L'INPS con nota del 03 Maggio 2017 ha rimarcato quanto ribadito con la nuova circolare n. 79 del 02 Maggio 2017 «Si ricorda che in caso di guarigione anticipata, il lavoratore in malattia è tenuto a richiedere una rettifica del certificato medico, al fine di documentare correttamente il periodo di incapacità temporanea al lavoro».

Nel comunicato l'Istituto ribadisce che la rettifica della data di fine prognosi è un adempimento obbligatorio per il lavoratore sia nei confronti del datore di lavoro, sia nei confronti dell'Inps. L'istituto previdenziale, infatti, con la presentazione del certificato di malattia, avvia l'istruttoria per il riconoscimento della prestazione previdenziale senza necessità di presentare alcuna specifica domanda. Il certificato medico, pertanto, per i lavoratori cui è garantita la tutela della malattia, assume di fatto il valore di domanda di prestazione.

L'insistenza sul punto è dovuta al fatto che «la corretta e tempestiva rettifica del certificato non costituisce a tutt'oggi una prassi seguita dalla generalità dei lavoratori». L'istituto ricorda così che «l'assenza a visita medica di controllo domiciliare (VMCD) disposta dall'Istituto comporta specifiche sanzioni (in termini di mancato indennizzo di periodi di malattia)» Con la circolare 79/17 si chiarisce, anzi, che l'assenza a VMCD sarà sanzionata allo stesso modo anche quando sia dovuta a un rientro anticipato al lavoro in assenza di tempestiva rettifica del certificato contenente la prognosi.

Lo Studio Iodice è a disposizione per approfondimenti dettagliati e per soluzioni applicative.

Ad maiora

dott. Gaetano Iodice