La Legge di bilancio 2018 (legge 27 dicembre 2017, n. 205) ha confermato l’assegno di natalità introdotto dall’articolo 1, commi 125-129, della legge n. 190/2014 (c.d. Bonus bebè) anche per ogni figlio nato o adottato nel 2018, fino al compimento del primo anno di età o del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell’adozione.

Le modalità operative di richiesta e attribuzione del beneficio sono state definite con DPCM 27 febbraio 2015, pubblicato sulla G.U. n. 83 del 10 aprile 2015. La circolare INPS 19 marzo 2018, n. 50  riporta in dettaglio le principali disposizioni vigenti per l’assegno di natalità.

L'Istituto ricorda, infatti, che l'assegno è corrisposto direttamente dall'INPS, previa presentazione di apposita domanda telematica da parte dei soggetti interessati, disponibile sul sito dell'INPS attraverso il seguente percorso: Servizi per i cittadini – Autenticazione con PIN – Invio domande di prestazioni a sostegno del reddito – Assegno di natalità – Bonus bebè.

La domanda va effettuata entro 90 giorni dalla nascita, adozione o affidamento del bambino; nel caso in cui la domanda venisse fatta oltre tale termine, l’erogazione del bonus inizierà dalla data di presentazione, e non si avrà diritto agli arretrati.